Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori, pur rivestendo un ruolo importante non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi, hanno le seguenti funzioni:
riducono i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive, contribuiscono sia al contenimento degli oneri che al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione,
assolvono agli obblighi di collaborazione attiva, fornendo un feedback generalizzato relativamente a specifiche fattispecie di operatività anomale e completano così il flusso di ritorno delle archiviazioni.
Gli schemi di anomalia sono riportati in dettaglio all’interno del sito di Banca d’Italia, nella sezione dedicata all’UIF, che ha il compito di emanarli e aggiornarli periodicamente per citarne alcuni:
In materia di frodi:
1) utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti
2) frodi sull’IVA intracomunitaria
3) frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale.
In merito all’utilizzo di denaro contante
1) ripetuti versamenti di somme, specie se in contanti o per importi frazionati, giustificati da asserite vincite al gioco
2) frequente deposito di banconote di taglio elevato, seguito da disposizione di bonifici/RID a favore di operatori di gioco.
Rilevano infine anche le movimentazioni delle carte di pagamento
specie se una pluralità di carte sono intestate allo stesso titolare, se sono coinvolti volumi complessivi molto rilevanti e la frequenza delle operazioni effettuate, con ricorso al contante, sia elevata e si svolga in un arco temporale circoscritto.
Da ricordare che l’obbligo di segnalazione – dal punto di vista operativo – è primariamente in capo al direttore di filiale, il quale – secondo gli orientamenti della giurisprudenza – risponde in solido con la Banca, anche delle omesse segnalazioni dei suoi sottoposti, non rilevando talvolta la sua conoscenza o meno dell’omissione.
Per concludere, dal mancato rispetto dell’obbligo di tempestiva e puntuale segnalazione di operazione sospetta derivano le seguenti sanzioni
Per violazione del divieto di informare il cliente o terzi dell’avvenuta segnalazione (art. 35 comma 4°), è previsto l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
Per omessa SOS (art. 58 comma 1°) è prevista la sanzione amministrativa di 3.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato;
In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche il sistema sanzionatorio è aggravato. (art. 66 comma1°)
Per uno spaccato delle segnalazioni analizzate dall’UIF