La normativa ha subito numerose modifiche circa la limitazione dell’uso del contante nelle transazioni, dal 2008 infatti è cambiato ben nove volte, comprensibile quindi che vi sia spesso confusione in materia.
La normativa attualmente vigente D.L. n. 124 /2019 convertito nella Legge n. 157 /2019 che ha modificato il limite previsto per l’uso di denaro contante con decorrenza dal 1/07/2020 al 31 /12/ 2021 in euro 2.000 e dal 01 /01/ 2022, salvo ripensamenti del legislatore, il relativo tetto sarà ridotto a euro 1.000.
Saranno consentite quindi le transazioni fino a 999 euro.
Ma perché tutto questo accanimento contro il denaro contante? Il fenomeno dell’economia sommersa rilevata dall’ultimo rapporto Istat evidenzia che il valore dell’economia “in nero” e delle attività illegali in Italia, nel 2018, veniva stimato circa 211 miliardi di euro, pari a 11,9 % del PIL.
Inoltre l’85% delle transazioni giornaliere avviene in contanti, queste sono concentrate nei negozi per acquisti quotidiani come edicole e panetterie, ristoranti, bar e presso le stazioni di rifornimento.
Al fine quindi di disincentivare l’uso de contante e favorire una nuova cashless economy
è stato proibito l’uso dello stesso nelle transazioni di acquisto o di pagamento di beni o servizi al di sopra dei 2.000 euro. Resta chiaro che il cliente recatosi allo sportello potrà prelevare anche una cifra superiore a questo importo, purché non la finalizzi con un’unica transazione.
Così sarà possibile prelevare 4.000,00 euro per eseguire tre o più pagamenti differenti come pagare l’affitto, la spesa e le bollette. L’importante è che questa operatività sia ben chiara qualora l’Agenzia delle Entrate ne chiedesse giustificativo.
Attualmente le movimentazioni per contanti di versamento o di prelievo presso gli Istituti di credito vengono registrate nell’ Archivio Unico Informatico (AUI) o in altro di cui si dota la Banca. E’ previsto un limite unico di registrazione per importo pari o superiore a 5.000 euro.
In occasione di queste movimentazioni sarà quindi prevista la compilazione di un modulo di Adeguata verifica dove il cliente ci dichiarerà la motivazione del prelievo in contante. Non è invece più prevista la registrazione di operazioni frazionate il cui cumulo raggiunga la soglia dei 15.000 euro.
Le sanzioni per violazione del limite alle transazioni per contante:
– da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
– da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.
Nella violazione è coinvolto sia chi ha dato il denaro che colui che lo ha ricevuto.
Non c’è violazione nel caso di pagamenti autonomi, che non vanno quindi sommati algebricamente: pagamenti rateali in costanza di un finanziamento o effettuati in adempimento di un contratto di somministrazione (ovvero a prestazioni periodiche come la fornitura di acqua, luce, di giornali…).