MiFID 2

La MiFID 2 è la disciplina che regola i servizi finanziari europei, rivista ed ampliata dal 3 Gennaio 2018 in materia di prestazione dei servizi di investimento, tutela degli investitori retail, definizione dei servizi di consulenza indipendenti e adeguatezza della comunicazione.

IL SUO OBIETTIVO

La MiFiD ha l’obiettivo di tutelare l’investitore grazie a un maggior numero di informazioni e a nuove imposizioni per le imprese e gli intermediari finanziari.

Con la MIFID2 viene promossa una maggiore trasparenza e una miglior efficienza sui mercati finanziari.

Come?

In 5 punti:

1- Tutte le spese come quelle di ingresso e quelle di performance, quindi legate all’andamento del prodotto, quelle di gestione e quelle di uscita (se presenti) dovranno essere specificate chiaramente in precedenza (con una stima) e rendicontate almeno una volta all’anno con specifiche in valori percentuali ed assoluti.

L’obiettivo? più chiarezza dal punto di vista dei costi dei prodotti finanziari in cui si investe

2- Le società di investimento devono specificare chiaramente agli investitori se la consulenza è prestata su base indipendente o meno. Il consulente deve essere adeguatamente formato.
L’obiettivo? Evidenziare la differenza tra un consulente che non è legato al produttore e c he sarà remunerato solo con una commissione legata alla consulenza, e quello che non lo è ed è quindi pagato con le retrocessioni.

3- Ogni investitore deve essere sottoposto a una valutazione di adeguatezza dei rischi in modo da verificare le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, circa il determinato prodotto o servizio che gli viene proposto, sui suoi obiettivi di investimento, sulla sua situazione finanziaria in generale e sulla capacità di sostenere eventuali perdite.

L’obiettivo? La coerenza tra l’adeguatezza degli investimenti rispetto al grado di tolleranza la rischio degli investitori

4- La documentazione consegnata al cliente deve riportare i livelli di rischio, i rendimenti in base a diversi scenari, i costi e le loro incidenze sul rendimento. I prodotti oggetto della documentazione sono quelli di investimento al dettaglio e quelli assicurativi preassemblati come i fondi comuni di investimento, le polizze unit o index, i prodotti strutturati, le obbligazioni convertibili, gli strumenti derivati, i prodotti emessi dalle società veicolo.
L’obiettivo? è specificare all’investitore che il loro valore di questi investimenti è soggetto a fluttuazioni, il tutto con un linguaggio chiaro e non puramente tecnico.

5- L’autorità di controllo europea (ESMA) e i controllori nazionali (in Italia Consob e Banca d’Italia) hanno facoltà di sospendere la vendita di alcuni strumenti finanziari se ritenuti dannosi per i risparmiatori.

Obiettivo finale: i bisogni dei risparmiatori devono essere valutati e tutelati e gli attori in campo devono essere in grado di garantire trasparenza e servizi più competitivi.