Acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali: la privacy

Negli anni la circolazione dei dati personali ha assunto un ruolo centrale e un’importanza enorme sia a livello sociale che economico, tanto per lo Stato quanto per i privati.

Da una concezione originaria di privacy, risalente a fine Ottocento, come “diritto a essere lasciati soli” a quella moderna di diritto all’autodeterminazione informativa, secondo la quale ciascuna persona dovrebbe essere in grado di controllare il flusso di informazioni che la riguardano, direttamente o indirettamente.

 

A livello comunitario il diritto alla protezione dei dati emerge in primo luogo da due delle norme fondamentali dell’Unione Europea, il Trattato sul Funzionamento dell’UE (art. 16) e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 8), in queste norme viene affermato che “Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano“.

 

 

 

Tale diritto fondamentale dell’individuo ha trovato una sua disciplina dapprima nel Codice Privacy italiano (d.lgs. 196/2003) e poi nel regolamento europeo n.679/2016 noto come GDPR, diventato operativo in Italia a maggio 2018. 

 

 

Il regolamento armonizza tra i vari stati dell’Unione la materia della protezione dei dati personali e si pone quale fulcro di tutta la disciplina la tutela dei diritti degli interessati (art.83) Intendendo per interessati le persone fisiche e per tutela non la proprietà del dato in sé ma la sua circolazione.

Oltre alla raccolta del dato in sé, rileva anche il suo trattamento da parte del soggetto acquirente che dovrà garantire la conservazione e l’utilizzo per le finalità per le quali è stato conferito.

 

In occasione di censimento di nuova clientela è obbligatorio acquisire quindi il consenso per la privacy circa le finalità specifiche connesse all’operazione in sé, cambio di assegno, accensione di conto corrente, emissione assegno circolare, curando di spiegare gli eventuali consensi facoltativi in materia di dati sensibili,per attività di profilatura e di marketing.
La mancata firma sui moduli di privacy espone a sanzioni (penali, civili o amministrative) sia il dipendente che non l’ha raccolta, sia la banca.