La normativa MIFID 2 oltre al concetto della product governance conferma l’importanza della consulenza come servizio di investimento alla clientela retail, anche in virtù della sempre maggiore complessità dei mercati e degli strumenti finanziari.
La consulenza sugli investimenti prevede la condivisione con il cliente, momento nel quale il consulente esporrà all’investitore le motivazioni che lo hanno spinto a consigliare quell’operazione di investimento come rispondente alle sue aspettative. In quella sede dovranno essere comunicati anche i costi del servizio.
MiFID II a tal proposito ha ampliato gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori, che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante) e il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente.
Le informazioni sulle voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo totale e l’impatto sul rendimento atteso dall’investimento.
Prima della sottoscrizione del prodotto finanziario deve essere fornita tutta la documentazione a supporto degli obblighi informativi e di trasparenza previsti dalla legge. Una pronuncia della Cassazione del 2020
riconosce il nesso di causalità tra inadempimento degli obblighi informativi da parte dell’Intermediario e il danno subito dall’Investitore che è da ritenersi presunto, la responsabilità dell’intermediario quindi è da ritenersi presunta salvo la prova contraria
A tutela dell’investitore Mifid 2 nel collocamento di prodotti finanziari prevede una restrizione di applicazione del regime di mera esecuzione degli ordini, attraverso una delimitazione della categoria degli strumenti finanziari qualificabili come “non complessi”.
Sono esclusi dalla mera esecuzione le obbligazioni e gli altri titoli di debito non quotati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
nonché gli strumenti che incorporano un derivato e quindi una struttura tale da rendere difficile per il cliente la comprensione del rischio collegato all’operazione o il costo associato al rimborso del prodotto prima della scadenza. Inoltre, I servizi di esecuzione ovvero di ricezione di ordini non possono essere prestati in modalità execution only,
qualora gli intermediari prestino in abbinamento agli stessi anche il servizio accessorio di concessione di finanziamenti. Il riferimento del legislatore è chiaro e mira in modo inequivoco ad evitare le operazioni baciate, quelle cioè dove alla vendita di strumenti finanziari è collegato un finanziamento e che sono state ampiamente utilizzate in passato per la vendita di azioni proprie da parte di Banche oggi decotte.