Quando il bancario deve effettuare la segnalazione di operazione sospetta (parte prima)

La segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria, comunemente conosciuta come SOS è stata concepita dal legislatore come «uno strumento preventivo nella lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all’utilizzo di denaro proveniente da attività criminosa».

 

Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla UIF nel 2020 sono state 113.187, con un aumento del 7,0% in rapporto all’anno precedente.

L’art. 35 del decreto legislativo 231/2007 identifica un’ampia platea di “soggetti obbligati” a effettuare la segnalazione tra i quali spiccano intermediari bancari e finanziari.

 

 

 

 

 

La legge impone di inoltrare la segnalazione quando si sa o si sospetta con motivi ragionevoli che siano in corso o siano state tentate o compiute delle operazioni di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo o con fondi provenienti da attività illegali  pensiamo al traffico di stupefacenti, ricatti, sequestri di persona, ecc.).

 

Da che cosa possono nascere questi sospetti?

 

Dal modo e dall’essenza dell’operazione stessa, vale a dire da qualsiasi circostanza che possa sollevare qualche dubbio tenendo conto della capacità economica o dell’attività che svolge il soggetto richiedente.

 

Ad esempio il cliente che si dichiara disoccupato e versa in modo continuativo ingenti somme sul suo conto corrente che poi gira a un’altra persona con causali ingiustificate o generiche. A tal proposito, per agevolare le segnalazioni, la UIF ha elaborato e stilato uno schema dei comportamenti anomali che possono indurre a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta.

La segnalazione di operazione sospetta va fatta prima di portare a termine l’operazione stessa. La sua comunicazione deve riportare dati, informazioni e descrizione dell’operazione, oltre agli elementi che hanno destato sospetti.

 

 

La Uif potrà in seguito chiedere ulteriori chiarimenti che il segnalante è obbligato a fornire. L’obbligatorietà viene meno, quando l’intermediario venga a conoscenza dell’operazione sospetta per sentito dire da un cliente oppure durante un procedimento giudiziario.

Da non confondere infine la segnalazione di operazione sospetta con la violazione del limite di legge per il trasferimento in contanti, in questo caso la violazione si realizza con lo scambio di denaro e va segnalata alle Ragionerie di Stato competenti,delegate dal MEF alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori.