Ogni istituto bancario interpreta i propri valori e adatta i propri regolamenti all’interno del codice di condotta, è opportuno quindi soffermarci su qualche piccolo estratto.
Uno dei codici più minuziosi è quello del Gruppo Intesa SanPaolo che per i dipendenti prevede
in merito ai finanziamenti il divieto
- di instaurare rapporti finanziari di credito/debito tra di loro
- di concedere finanziamenti o qualunque altra forma di agevolazione a sé medesimi, o a cliente che sia loro coniuge o convivente, parente o affine sino al quarto grado
Il codice dispone inoltre il divieto di sconfinare rispetto al fido accordato e superare soglie di indebitamento con mutui, prestiti, credito al consumo, anche con altri intermediari, o comunque compiere atti che compromettano la propria capacità di rimborso
In merito a Operazioni personali in strumenti finanziari (art 5 cod. condotta Intesa SanPaolo) è vietato
- operare in contropartita coi clienti
- effettuare operazioni di acquisto e vendita della medesima divisa e/o i medesimi strumenti finanziari nella stessa giornata;
- effettuare operazioni in alcune tipologie di strumenti derivati, ovvero quelli individuati nell’art. 1, comma 3, del T.U.F. e nel Regolamento dei Mercati gestiti da Borsa Italia S.p.A., ad esempio covered warrant, opzioni, futures;
- porre in essere operazioni e/o strategie operative aventi caratteristiche altamente speculative, ad esempio, quelle che per entità o profilo di rischio possano compromettere la situazione patrimoniale/finanziaria del soggetto interessato.
E’ vietato inoltre:
- praticare, anche nella vita privata, attività potenzialmente pregiudizievoli per la propria situazione finanziaria; quali, ad esempio, gioco d’azzardo, scommesse, anche se effettuati presso esercizi e siti online autorizzati.
- effettuare operazioni personali che per frequenza e quantità distolgano il dipendente dall’attività lavorativa.
- eseguire operazioni o transazioni su rapporti propri o con imputazioni su rapporti dei quali il dipendente sia contitolare o delegato. Qualora non sia possibile far eseguire l’operazione ad altro collega è richiesta la preventiva autorizzazione del responsabile della struttura.
- In merito all’ art. 16 – Omaggi e regali: il dipendente deve astenersi dall’accettare doni oppure omaggistica eccedente il modico valore o comunque le normali prassi di cortesia.
Le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui sopra può essere causa di risoluzione del contratto in essere e può comportare l’obbligo dell’inadempiente al risarcimento del danno.
In merito ad alcune previsioni del gruppo Unicredit: ai dipendenti si raccomanda di effettuare operazioni su strumenti finanziari in modo responsabile e ragionevole, coerentemente con le proprie risorse finanziarie, privilegiando investimenti a lungo termine ed evitando attività di tipo speculativo come il trading intra-day.
I dipendenti possono offrire o ricevere omaggi, intrattenimenti, ospitalità solo se di valore ragionevole e proporzionato.
Infine, in materia di antiriciclaggio si prescrive al personale di essere sempre attento e analizzare criticamente i clienti e le transazioni effettuate.